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Scarichi di acque reflue domestiche o assimilate PDF Stampa E-mail
Martedì 20 Dicembre 2011 13:14

Il 16 dicembre scorso è stato pubblicato il Regolamento Regionale sulla Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 a.e.

Il regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori a 2.000 a.e. non recapitanti nella rete fognaria.

In particolare, il regolamento definisce:

  • l'assimilazione ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 c. 7 lettera e) del D. Lgs. 152/2006
  • i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate
  • i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento
  • il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflie domestiche e assimilate.

L'art. 3 elenca le attività produttive le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche; tra le altre troviamo:

  • laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte, con un consumo idrico giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività;
  • laboratori artigianali per la produzione di derivati del latte, con quantità di prodotto lavorato non superiore a 700 kg. di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero;
  • bar, caffé, gelaterie;
  • laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività;
  • lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista scarico di sostanze solventi.

Per informazioni

CO.A.S. Consorzio Ambiente e Sicurezza telefono 0832/494370-494371-494372