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DOTTRINA N. 2 - Lo spesometro PDF Stampa E-mail
Lunedì 04 Luglio 2011 17:48

DOTTRINA - N. 2
Giugno 2011
A cura di avv. Franco Perrone dello “Studio legale tributario Perrone – Associazione tra professionistiâ€

 

Premessa
L'articolo 21 del D.L. 31-05-2010, n. 78 (conv. dalla L. 30-07-2010, n. 122) (1), ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, di importo non inferiore a € 3.000,00, demandandone l’applicazione ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Detto provvedimento (2), emesso il 22-12-2010 (prot. 2010/184182), ha dato attuazione alla norma richiamata, indicando:
 i soggetti obbligati alla comunicazione,
 l'oggetto e gli elementi da indicare nella stessa,
 le modalità tecniche di trasmissione dei dati,
 i termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all'Agenzia.

Soggetti
Sono obbligati alla comunicazione suddetta tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.
In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini Iva:
• rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (clienti);
• ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
• rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).
Poiché non sono previste ipotesi di esclusioni soggettive dall'obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell'Iva, sono obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti:
• i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 (3) e 19 (4) del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
• gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 (5);
• i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
• i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
• i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 (6);
• i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (7).
Oggetto
Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini Iva, e precisamente:
• operazioni imponibili;
• operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all'esportazione (articolo 8 del decreto (8), con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a, e b), operazioni assimilate (articoli 8-bis (9), 71 (10) e 72(11) del decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto) (12);
• operazioni esenti, di cui all'articolo 1o del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 (13).
Pertanto, non sono rilevanti ai fini dell'Iva quelle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Minimi
Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione telematica i c.d. “contribuenti minimiâ€, in quanto l'adesione a detto regime comporta l'esonero da qualunque obbligo, esclusa la certificazione dei corrispettivi.
Ovviamente, ove il contribuente “minimoâ€, in corso d’anno, perda tale regime (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori ad €  3.000,00, l'effettuazione di cessioni all'esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l'effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di € 15.000,00), sarà obbligato alla comunicazione di tutte le operazioni (sopra le soglie) effettuate  a decorrere dal momento in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime dei “minimiâ€.

In via generale, sono quindi soggette all'obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore ad € 3.000,00 al netto dell'Iva.
Qualora, inoltre, per le predette operazioni rilevanti non ricorra l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad € 3.600,00 al lordo dell'Iva applicata (quindi, ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale).
Anche per i soggetti che, pur avendo l'obbligo di documentare le operazioni mediante emissione della fattura non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta (es. agenzie di viaggi e turismo), il predetto limite è pari ad € 3.600,00.
Per la determinazione di dette soglie (€ 3.000,00 ovvero € 3.600,00), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.

Anno 2010
Per le operazioni relative all'anno 2010, la comunicazione da parte di tutti i soggetti obbligati è limitata alle sole operazioni per le quali è emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore ad € 25.000,00, e va compiuta entro il 31 ottobre 2011.

Comunicazione
a) Dati
Nella comunicazione vanno indicati:
 la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore,
 la partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente,
 l'importo delle operazioni effettuate, con l’evidenziazione:
 dell'imponibile,
 dell'imposta,
 o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.
b) Variazione dati
Possono verificarsi variazione dei dati (in diminuzione o in aumento) inizialmente superiori ad € 3.000,00.
Se, per effetto della nota di variazione in diminuzione l’importo originario scende al disotto di € 3.000,00, non va fatta alcuna comunicazione.
Se, per effetto della nota di variazione in diminuzione l’importo originario resta superiore ad € 3.000,00, va fatta la comunicazione, indicando l’importo al netto di quello stornato.
Se, per effetto della nota di variazione in aumento l’importo originario, inizialmente  inferiore ad € 3.000,00, supera detto limite, va fatta la comunicazione.
Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

Termini
A regime, la comunicazione, che ha cadenza annuale, deve essere prodotta entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Solo per le operazioni relative all'anno d'imposta 2010, soggette all’obbligo di fatturazione, e di importo non inferiore ad € 25.000,00, il termine sopra citato è stato fissato al 31 ottobre 2011.
Entro il 30 novembre 2011, per le comunicazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 maggio di ciascun anno potrà presentarsi una nuova dichiarazione (a rettifica o sostituzione di quella originaria) senza applicazione di sanzioni.

Sanzioni
L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00.

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