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DOTTRINA N. 3 - I MINIMI PDF Stampa E-mail
Martedì 02 Agosto 2011 10:12

DOTTRINA - N. 2
Giugno 2011
A cura di avv. Franco Perrone dello “Studio legale tributario Perrone – Associazione tra professionistiâ€

 

DAI CONTRIBUENTI “MINIMI†ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE ED AI LAVORATORI IN MOBILITÀ

La Legge  Finanziaria 2008 (L. 24-12-2007, n. 244, art. 1, commi da 96 a 117) ha stabilito una serie di semplificazioni fiscali nei confronti dei cd. “contribuenti minimi†(1) ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 2 gennaio 2008 (2), ha fornito le relative modalità applicative.
La manovra economica di cui al D.L. n. 98/2011, all’art. 27 (3) ha completamente trasformato il regime forfettario dei cd. contribuenti “minimiâ€, al fine di favorire – con effetto dall’1-1-2012 - la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese.
Per evidenziare le differenze apportate dalla nuova legge, sarà esaminato l’istituto nel raffronto tra il vecchio e il nuovo sistema.

A) Contribuenti minimi di cui alla Finanziaria 2008.
(vecchio sistema)

Rientrano nel regime dei “minimi†le imprese individuali e gli esercenti arti e  professioni che:
1.-  nell'anno precedente:
 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad € 30.000,00,
 non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto),
 non hanno effettuato cessioni all'esportazione
 non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2.- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore ad € 15.000,00 (per quelli utilizzati soltanto in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi)
3.- iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite degli € 30.000,00 di ricavi o compensi deve essere rapportato all'anno.
Detto regime, permanendo le condizioni suddette, non ha limite temporale.
Non rientrano nel regime dei minimi:
1. le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni che nell'anno precedente
 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30mila euro
 hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
 hanno effettuato cessioni all'esportazione
 hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2. le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore ad € 15.000,00;
3. le imprese individuali e i professionisti che iniziano l'attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).
Inoltre, non si applica il regime dei minimi a:
 coloro che si avvalgono di regimi speciali iva (per esempio,agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
 chi non è residente
 chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
 chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Adempimenti fiscali
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Restano obbligatorie soltanto:
 la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali
 la certificazione dei corrispettivi
 la conservazione dei documenti emessi e ricevuti
 l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge

Vantaggi
L’adesione al regime dei minimi comporta il pagamento (al posto di Ires, iva, Irap, addizionali) un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti ai beni strumentali.
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E' ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti ai fini iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.
I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.
Va ricordato, infine, che le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'Iva; e che l'iva pagata sugli acquisti, non essendo detraibile, si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Opzione per il regime ordinario.
I contribuenti in possesso dei requisiti per essere considerati “minimi†possono, comunque, scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo 3 anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.

Cessazione dal regime dei “minimiâ€.
Il regime cessa di avere efficacia:
• dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione
• dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano gli € 45.000,00 (in questo caso, il contribuente deve versare l'iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno, determinandola mediante lo scorporo dai corrispettivi).

Considerazioni finali.
Il Consiglio Europeo (4) ha recentemente approvato tale regime,  autorizzando l’Italia ad esaminare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera € 30.000,00 ed invitandola ad aumentare tale soglia, al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
Ma il Parlamento italiano, preoccupato forse dalla gran quantità di contribuenti che si autodichiarano “minimiâ€, e ritenendo che in tale ambito vi siano notevoli evasori, invece di procedere ad un accurato controllo di detti contribuenti, ha preferito ricorrere ad un D.L. che ha, di fatto, eliminato la figuta dei “contribuenti minimiâ€, introducendo la nuova figura dei contribuenti (minimi) “a tempoâ€.

B) I nuovi contribuenti minimi (D.L. n. 98/2011)

Finalità
Il primo elemento di differenziazione è costituito dalla riformulazione delle finalità perseguite, mirate:
- alla creazione di condizioni di favore per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani,
- alla creazione di condizioni di favore per la costituzione di nuove imprese da parte di coloro che perdono il lavoro
- a favorire la costituzione di nuove imprese

Inizio, durata e soggetti
Il nuovo regime si applica, a partire dal 1° gennaio 2012, per un periodo di anni cinque, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

Imposta
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5 per cento.

Condizioni
Perché il contribuente possa godere di tale beneficio, è indispensabile:
a) che non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui alle finalità della legge, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (non va presa in considerazione, a tal fine, l'attività precedentemente svolta quale periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
c) che, ove prosegua un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ad € 30.000,00.

Regime particolare per i cessati “minimiâ€.
Poiché, per effetto delle nuove disposizioni, alcuni contribuenti “minimi†non saranno più considerati tali, e non potranno, in conseguenza, continuare a beneficiare di tale regime, gli stessi, a partire dal 2012, sono soggetti ai seguenti obblighi:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi,
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi (se prescritti).
Nel contempo, saranno esonerati:
dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto,
dalle liquidazioni ai fini dell’IVA,
dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA,
dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

Momento di cessazione del regime forfettario.
Detto regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 della legge 24-12-2007, n. 244 (conseguimento nell'anno solare precedente di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro; effettuazione di cessioni all'esportazione; sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; erogazione di somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati; acquisti nel triennio solare precedente di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore ad € 15.000) ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all' articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all' articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all' articolo 116 del medesimo testo unico).

Opzione per il regime ordinario.-
Coloro che si trovano nelle condizioni di poter utilizzare la normativa dei “nuovi contribuenti minimi†possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

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