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DOTTRINA - N. 4 Ottobre 2011 A cura di avv. Franco Perrone dello “Studio legale tributario Perrone – Associazione tra professionistiâ€
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APPUNTI SULLA CHIUSURA DELLE LITI FISCALI MINORI (art. 39, comma 12, D.L. 6-7-2011, n. 98)
Possono essere definite  le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011,  dinanzi alle Commissioni tributarie (o al Giudice ordinario in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio) in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,  di valore non superiore ad € 20.000,00,  col pagamento, entro il 30 novembre 2011, di determinate somme, che vanno da € 150 a cifre pari al 10%, 30%, 50% del tributo in contestazione.
1.- liti fiscali pendenti Elementi caratterizzanti del provvedimento sono pertanto: 1.1.- la pendenza, alla data del 1° maggio 2011, di una controversia originata da avviso di accertamento, da provvedimento di irrogazione sanzioni o da ogni altro atto di imposizione. A tale data deve essere stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado, ossia deve essere stato notificato all’Agenzia delle Entrate. 1.2.- l’assenza, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, ossia 5 luglio 2011, di pronuncia giurisdizionale definitiva. Pertanto, il passaggio in giudicato di una sentenza divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011 preclude la possibilità di definire la relativa controversia.
2.- dinanzi alle commissioni tributarie Perché la controversia sia definibile, la lite deve avere ad oggetto tributi e rapporti di natura tributaria amministrati dall’Agenzia delle entrate. 2.1.- Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giurisdizione tributaria, come definita dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5466. 2.2.- l’Agenzia delle entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio (sono escluse, pertanto, dalla definizione tutte le liti in cui siano coinvolti come enti impositori l’Agenzia delle Dogane, le Regioni, gli Enti locali, ecc.).
3.- di valore non superiore ad € 20.000,00. Il valore della lite da assumere come base di calcolo per la definizione è costituito dall’importo del tributo contestato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, a prescindere dagli ulteriori sviluppi della controversia. Pertanto, qualunque sia lo stato attuale della controversia (pendenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale, alla Commissione tributaria centrale, alla Corte di Cassazione, sia in prima istanza che in ipotesi rinvio, ed, eventualmente, dinanzi alla Corte d’Appello), il valore della lite sarà , comunque, costituito dall’ammontare dell’imposta che aveva formato oggetto di contestazione da parte del contribuente nel primo grado del giudizio. Nel valore della lite non vanno computati né gli interessi, né le indennità di mora, né le sanzioni collegate alla maggiore imposta accertata. Rientra nell’ipotesi di definizione la lite contenente la richiesta complessiva di € 25.000,00, formata da Iva di € 8.000,00, Irpef di € 4.000,00, Irap di € 500,00 e sanzioni di € 12.500,00, in quanto la somma delle imposte richieste (8.000,00 + 4.000,00 + 500,00 = 12.500,00) è inferiore al limite di 20.000,00 contenuto nel provvedimento.
4.- col pagamento, entro il 30 novembre 2011, di determinate somme. Il contribuente che ha prodotto ricorso contro l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che intende definire la controversia, deve pagare una somma come di seguito determinata: a) se il valore della lite è di importo non superiore a 2.000 euro, è dovuta la somma di 150 euro; b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro, l’importo da versare è pari: - al 30 per cento del valore della lite, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna pronuncia non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio; - al 10 per cento del valore della lite, se sia risultata soccombente l’Agenzia delle entrate in base all’unica o all’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio resa; - al 50 per cento del valore della lite, se sia risultato soccombente il contribuente. A tali fini rileva la situazione alla data di presentazione della domanda di definizione, a fronte delle pronunce decisorie concernenti il merito della controversia. È, pertanto, necessario appurare, caso per caso, lo stato del contenzioso, accertando se sia già stata emessa una «pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito, ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio» (art. 39 D.L. n. 98/2011). Con riferimento alla data in cui la pronuncia giurisdizionale si intende “resaâ€, il legislatore attribuisce rilevanza alla data di: - deposito della pronuncia nel testo integrale; - deposito del solo dispositivo (come è stabilito per le decisioni della Commissione tributaria centrale); - comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio (es. provvedimento presidenziale di inammissibilità del ricorso di cui all’art. 27, c. 1, d.lgs. n. 546/1992). Non ha alcuna importanza, invece, l’ordinanza di accoglimento o di rigetto dell’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato.
5.- controversie escluse dalla definizione La presenza di un valore su cui determinare le somme dovute comporta l’inammissibilità alla definizione delle liti il cui valore risulti indeterminato o indeterminabile. Devono quindi ritenersi escluse dalla definizione anche le controversie, non riguardanti “atti impositiviâ€, relative all’operato dell’Agente della riscossione (quali ad esempio liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, di cartella di pagamento). Ai sensi dell’articolo 39, comma 12, lettera e), le controversie relative alle “decisioni di recupero†(art. 47-bis d.lgs. n. 546/1992), non possono essere oggetto di definizione, indipendentemente dal loro valore. Si precisa che la norma va intesa nel senso che sono escluse dalla definizione, nella loro interezza, le controversie sul recupero degli aiuti di Stato illegittimi. Tale esclusione riguarda non solo il pagamento degli aiuti e dei relativi interessi, ma si estende anche alle relative sanzioni.
Modalità La definizione si perfeziona con il versamento, in unica soluzione, della somma dovuta entro il 30 novembre 2011 e con la successiva presentazione – entro il 2 aprile 2012– della relativa domanda di definizione. Il pagamento va effettuato su apposito modello “F24 Versamenti con elementi identificativiâ€, con l’indicazione del codice tributo 8082. La domanda di definizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica compilando il modello conforme a quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011. I contribuenti possono inviare la domanda: • tramite il servizio Internet (Fisconline); • tramite uno qualsiasi degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno la trasmissione; • tramite gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati). Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica e/o gli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate che effettuano l’invio telematico su richiesta del soggetto interessato, sono tenuti a rilasciare copia cartacea della domanda di definizione nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della domanda, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa. Analoga comunicazione viene rilasciata dal servizio internet (Fisconline) qualora il contribuente provveda autonomamente tramite detto canale.
Avv. Franco Perrone |