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DOTTRINA - N. 5 Dicembre 2011 A cura di avv. Franco Perrone dello “Studio legale tributario Perrone – Associazione tra professionisti”
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LE MISURE FISCALI DEL GOVERNO MONTI Regime premiale per favorire la trasparenza fiscale.
Benefici a imprenditori individuali e a professionisti L’art. 10 del D.L. n. 201/2011 consente, a partire dall’1.1.2013, particolari benefici agli imprenditori individuali (anche in forma di impresa coniugale o familiare, ex art. 5 TUIR ) ed ai professionisti che: a) decidono di inviare online all’Amministrazione finanziaria i propri corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, oltre che le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura, b) istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività esercitata. I benefici richiamati sono: 1. semplificazione degli adempimenti amministrativi; 2. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria; 3. accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti iva; 4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, 1° comma, lett. a), secondo periodo, DPR n. 600/1973 e art. 54, 2° comma, ultimo periodo, DPR n. 633/1972 ) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore (art. 10, L. n. 146/1998 ); 5. riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (ex art. 43, 1° comma, DPR n. 600/1973 ed art. 57, 1° comma, DPR n. 633/1972 ); detta riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 C.p.p. per uno dei reati previsti dal D.L.vo 10-03-2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione, Tentativo, Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Concorso nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Occultamento o distruzione di documenti contabili, Omesso versamento di ritenute certificate, Omesso versamento di IVA, Indebita compensazione, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
Qualificazione e quantificazione dei benefici La qualificazione e quantificazione dei benefici di cui ai nn. 1, 2 e 3 avverrà con provve-dimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’iva e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. Con detto provvedimento si prevede: 1.- che potranno essere disposte automaticamente da parte dell’Agenzia delle Entrate: - le liquidazioni periodiche iva, - i modelli di versamento e della dichiarazione iva, - il modello 770 semplificato, - il modello CUD ed i modelli di versamento periodico delle ritenute, - nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale; 2.-che verrà soppresso l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; 3.- che sarà anticipato il termine di compensazione del credito IVA, che sarà abolito il visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro e l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. 4. Ai soggetti innanzi indicati, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che ri-spettano le condizioni di cui innanzi alle lettere a) e b), sono inoltre riconosciuti i seguenti benefici (con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto): a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
Opzione preventiva Per poter godere di detti benefici, il contribuente deve effettuare una previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione degli stessi, opzione che potrà compiere o direttamente o per il tra-mite di un intermediario abilitato .
Sanzioni I contribuenti che non adempiono agli obblighi di cui innanzi perdono il diritto di avvalersi dei benefici innanzi descritti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I contribuenti che adempiono agli obblighi di cui innanzi con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui innanzi, riducibile con l’istituto del ravvedimento operoso .
Contribuenti soggetti agli studi di settore Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi: a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, 1° comma, lett. a), secondo periodo, DPR n. 600/1972 e art. 54, 2° comma, ultimo periodo, DPR n. 633/1972); b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (ex art. 43, 1° comma, DPR n. 600/1973 ed art. 57, 1° comma, DPR n. 633/1972); detta riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 C.p.p. per uno dei reati previsti dal D.L.vo 10-03-2000, n. 74. c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Dette disposizioni si applicano a condizione che: a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Norme applicabili Le disposizioni nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Avv. Franco Perrone |