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DOTTRINA N. 6 - Le misure fiscali del governo monti/2 PDF Stampa E-mail
Lunedì 30 Gennaio 2012 09:51

DOTTRINA - N. 6
Gennaio 2012

A cura di avv. Franco Perrone dello “Studio legale tributario Perrone – Associazione tra professionisti”

 

L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)


Premessa

– Con legge n. 42 del 5-5-2009 viene conferita al Governo delega in materia di federalismo fiscale, al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
Detta legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
Con il D.Lgs. 14-3-2011, n. 23, contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, vengono introdotte due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
L'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
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Decorrenza - La nuova imposta municipale propria (IMU), che entrerà a regime l’anno 2015, entra in funzione, in via anticipata e sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino all’anno 2004, e sarà applicata in tutti i comuni del territorio nazionale.
Presupposto - L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, così come definiti dalla normativa in materia di imposta comunale sugli immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa (D.Lgs. 30-12-1992, n. 504, art. 2):
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova co-struzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edifi-cazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e con-dotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 , sui quali persiste l'utilizzazione a-gro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.”””
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitual-mente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Base imponibile
La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (art. 3, c. 48, L. 23-12-1996, n. 662), i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (art. 3, c. 48, L. 23-12-1996, n. 662), un moltiplicatore pari a 120.
Aliquote.
L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, che può essere modificata dai co-muni, con deliberazione del consiglio comunale (art. 52 D.Lgs. 15-12-1997, n. 446), in au-mento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.
L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative perti-nenze (aliquota modificabile, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti per-centuali).
L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, c. 3 -bis , D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. dalla L. 26-2-1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 T.U.I.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
Detrazioni
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione , ed euro 50 per ogni figlio con non più di 26 anni, dimorante e residente nella stessa casa
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
I comuni possono stabilire che l’importo di euro 200 può essere elevato, fino a concor-renza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Ancora, sia l’aliquota ridotta per l’abitazione principale (e relative pertinenze), che la detrazione, si applicano al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale; ciò a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unitĂ  immobiliare posseduta a titolo di proprietĂ  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(avv. Franco Perrone)

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