Home Lavoro DIRITTO E LAVORO N. 2 - Contributo di ingresso alla mobilità
DIRITTO E LAVORO N. 2 - Contributo di ingresso alla mobilità PDF Stampa E-mail
Lunedì 13 Febbraio 2012 09:29

Contributo di ingresso alla mobilità: arrivano le cartelle esattoriali. Quando non pagare.

 La riscossione a mezzo ruolo (cartelle esattoriali) del contributo dovuto all'inps dalle imprese che hanno attivato procedure di mobilità, ai sensi della legge 223/91, ha dato luogo alla emissione e alla successiva notificazione di numerose cartelle esattoriali

che tuttavia, ancora una volta, evidenziano una serie di vizi formali e sostanziali che non possono non essere rilevati in quanto, altrimenti, andrebbero a pregiudicare principi cardine del nostro ordinamento.

Per comprendere i vizi che inficiano i provvedimenti emessi dall’esattore è necessario chiarire cos’è il c.d. contributo di ingresso alla mobilità. Orbene, esso è un debito a carico di quelle imprese che, ai sensi dell’art. 4 della Legge 223/91, abbiano adottato procedure di mobilità o a seguito di un precedente periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria o a seguito di licenziamento collettivo. In tali ipotesi, il comma 4 dell’art. 5 della predetta legge dispone testualmente: “per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della legge 9 Marzo 1989 n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4 comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale”. In forza del combinato disposto dei suddetti articoli, quindi, le imprese che intendono accedere alla procedura di licenziamento collettivo con messa in mobilità sono tenute a versare una somma pari a sei mensilità per ogni lavoratore collocato, se la procedura si instaura senza la conclusione di un accordo con le organizzazioni sindacali, ovvero una somma pari a tre mensilità per ogni lavoratore collocato, se invece la procedura si conclude con il predetto accordo. La somma così determinata può essere poi corrisposta dall'impresa in trenta rate mensili. L’art. 5, al comma 5, dispone poi che: “l’impresa che, secondo le procedura determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dall’impresa, abbiano prestato lavoro.” Norma quest’ultima di chiusura che si giustifica nell’ottica di non far gravare le imprese di oneri economici inutili allorquando il contributo richiesto alle imprese non è più necessario poiché viene meno il corrispondente diritto del lavoratore al trattamento di mobilità.

Appare dunque evidente che il contributo di ingresso alla mobilità non solo non è più dovuto allorquando il lavoratore ha reperito nuova occupazione, ma – avendo natura previdenziale – soggiace al periodo prescrizionale di 5 anni. Questa la disciplina che, prima facie, sembrerebbe non dover dare adito a particolari problemi applicativi. Invece è accaduto che la procedura di riscossione a mezzo di iscrizione a ruolo delle corrispondenti pretese contributive ha dato luogo all’emissione di cartelle esattoriali inficiate da gravissimi vizi formali e sostanziali che ne determinano la nullità ed illegittimità. Ed infatti, le cartelle in oggetto sovente, riportano pretese creditorie assolutamente inesatte o addirittura inesistenti in quanto abbondantemente prescritte o, addirittura, assolutamente non dovute. Sull’inesattezza, v’è da dire che spesso l’ente impositore procede all’iscrizione a ruolo delle pretese creditorie senza preventivamente accertare se l’impresa abbia instaurato la procedura di licenziamento con messa in mobilità in virtù di un accordo sindacale.

La differenza, per quanto innanzi detto, non è di poco conto, atteso che la pretesa creditoria nell’ipotesi di conclusione di un accordo sindacale si deve dimezzare (tre mensilità invece di sei).

Riguardo invece alla prescrizione, il vizio genetico di tale prassi riscossoria deriva dall’erroneo convincimento dell’ente di dover ritenere applicabile alla fattispecie non la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3 comma 9 L. 335/95 per tutti i crediti di natura contributiva, bensì la prescrizione ordinaria decennale in quanto, a dire dell’INPS, l’art. 5 della l. 223/91 non adoperando il termine tecnico di “contributi” ma quello generico di “somme”, riguarderebbe pagamenti di natura diversa da quella strettamente contributiva. L’arditezza di tale interpretazione che privilegia il mero dato letterale della disposizione in commento in un modo completamente avulso dallo stesso contesto della norma e dal sistema in cui è collocata sfiora il paradosso. Illuminante al riguardo è quanto affermato da una sentenza del Tribunale di Ivrea del 20.04.2006, peraltro confermata da Corte d’Appello Torino n. 111/2008, secondo cui: “…La natura contributiva previdenziale-assistenziale del pagamento richiesto al datore, emerge sia dalla rubrica dell’art. 5 legge n. 223/1991, che parla di “oneri a carico delle imprese” nell’ambito del procedimento di mobilità; sia dal dato testuale del comma 4, che espressamente riconduce il pagamento “alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, nonché più di recente quanto statuito dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 8105/2011 del 20.06.2011 secondo cui: “…è agevole osservare come si tratti di un credito di natura contributiva, ove si consideri che il presupposto dell’obbligazione è l’esistenza di un rapporto di lavoro, che esso attiene al rapporto fra datore di lavoro ed istituto previdenziale ed ancora che la sua quantificazione non è slegata dalla retribuzione percepita, senza poi trascurare la sua finalità che è previdenziale in senso ampio.”

Non sembra quindi esservi più alcun dubbio sulla natura previdenziale del contributo richiesto alle imprese ex art. 5 della l. n. 223/91 e quindi sulla prescrizione quinquennale del relativo credito. Altra questione da accertare è quella della decorrenza della prescrizione che, secondo le tesi dell’istituto - stante la lettera della legge che espressamente prevede la rateizzazione in trenta rate mensili – dovrebbe, in ogni caso, decorrere dalla scadenza di ogni singola rata. Tuttavia, non v’è dubbio che tale disposizione va interpretata secondo canoni ermeneutici che comunque devono fare salvi i principi generali dell’ordinamento, ossia nella disciplina generale delle obbligazioni, secondo una interpretazione che contempli e consideri il pagamento rateizzato come una opzione che può essere scelta dal debitore e che preveda che il mancato pagamento anche di una sola rata produce la decadenza dal beneficio del termine (rectius la rateizzazione ex art. 1168 c.c.) con possibilità per il creditore di agire, sin da subito, per l’intero. In effetti, la stessa INPS con circolare n° 123 del 08.05.1995, ha statuito che: «La rateazione di pagamento dovrà essere revocata qualora il debitore ometta il pagamento anche di una sola rata mensile»; (Delibera n° 356 del 11.03.1997; Messaggio n° 013989 del 04.04.2005), così come, disciplinando in modo dettagliato la riscossione del contributo di ingresso alla mobilità, ha espressamente statuito che: “il pagamento rateale è una opzione a disposizione del contribuente”, e che: “il pagamento in un’unica soluzione è obbligatorio in caso di sospensione o cessazione di attività dell’impresa” (cfr. Circolare INPS n. 238 del 01.08.1994). Quindi, ovviamente, in caso di mancata opzione per il pagamento rateale, o di mancato pagamento delle singole rate, la prescrizione del credito decorre, nel primo caso, sin dal momento in cui l’INPS avrebbe potuto richiedere l’intera somma, e, nel secondo caso, sin dal momento della decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento della rata. Infine, occorre analizzare le conseguenze sulle pretese creditorie in questione che possono derivare dalla disposizione, precedentemente esposta, di cui al comma 5 dell’art. 5 della l. 223/91. In effetti, in virtù di tale disposizione, le imprese in questione hanno anche la possibilità di esonerarsi dal pagamento del contributo di ingresso allorquando abbiano posto in essere quegli adempimenti, contemplati in tale disposizione, per effetto dei quali i lavoratori collocati in mobilità abbiano perso il diritto al relativo trattamento.

In realtà, il Legislatore del 1991, nel regolamentare la materia della mobilità, non sembra ricondurre l’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento del contributo di ingresso alla mobilità alla sola circostanza che l’azienda si sia proficuamente “prodigata” al fine di occupare in altre realtà produttive i lavoratori, laddove, invece, in una evidente ottica di favor laboris, è corretto ritenere che l’estinzione dell’onere di versamento del contributo discenda – de plano − dal “mero” impiego dei lavoratori. D’altro canto, una interpretazione sistematica della norma che tenga conto della stessa finalità della disciplina dettata dalla legge 223/91 non può che condurre a tale conclusione. Ossia, se la ratio sottesa alla norma è quella di imporre all’azienda di “finanziare” sia pure in parte la gestione della mobilità per ogni singolo lavoratore, non v’è dubbio che la perdita del diritto al trattamento provoca anche l’estinzione del correlativo onere a carico dell’azienda; tant’è che per determinare se il contributo di solidarietà sia dovuto o meno non deve prendersi in considerazione la totalità dei lavoratori licenziati e verificare se questi siano stati tutti assunti prima del decorso del termine di tre mesi dal licenziamento, bensì ogni singolo lavoratore, riferendo sempre allo stesso il calcolo del contributo di solidarietà; in altri termini: un venir meno per relationem di obbligazioni di dare – tanto in capo all’I.N.P.S. quanto alla ditta - in virtù del verificarsi dell’evento “impiego lavorativo”, da solo, fa cessare tanto il diritto dei lavoratori all’indennità di mobilità, quanto e per contro, gli obblighi di pagamento dell’I.N.P.S e della ditta, indissolubilmente legati da un vincolo di accessorietà tale per cui il venir meno del primo comporta l’estinzione del secondo (al riguardo, si veda Cassazione Sez. Lavoro sentenza n. 14305/2007 la quale postula la sussistenza di “un rapporto diretto tra l’onere a carico dell’azienda ed il trattamento erogato dall’Istituto assicuratore ai singoli lavoratori” tant’è che, nega tale onere a carico dell’azienda “quando il lavoratore non abbia diritto all’indennità di mobilità).

Per concludere, si deve inoltre evidenziare che tutte le cartelle in parola sono affette da nullità in quanto non rispondono al principio oramai sancito dalla giurisprudenza unanime della Cassazione secondo cui: “…l'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241…” (idem, Cass. sez.V, 16.07.2007, n.11251; Cass. nn. 15638/2004; 18306/2004; 2819/2005) e, certamente, non può dirsi adempiuto tale obbligo se nella cartella, come nella specie, si fa un generico riferimento ad un verbale ispettivo, spesso mai redatto e notificato, o ad un criptico codice numerico che nessun significato può avere al di fuori delle procedure interne delle ente impositore. Ancora una volta, quindi le procedure di riscossione a mezzo ruolo mostrano i loro limiti soprattutto quando sono dettate da evidenti “esigenze di cassa” che, non dimentichiamolo, non possono e non devono mai pregiudicare i diritti soggettivi dei singoli, così come riconosciuti dalle norme giuridiche e addirittura dai principi generali del nostro ordinamento, sempre che si voglia vivere in uno stato di diritto.

Avv. Carlo Congedo