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L'intermediario paga il ritardo dell'invio telematico. PDF Stampa E-mail
Lunedì 04 Ottobre 2010 09:39

Una volta consegnata la propria dichiarazione dei redditi all'intermediario in tempo utile e ottenuto da quest'ultimo l'impegno alla trasmissione, il contribuente non può essere sanzionato per l'eventuale ritardo od omissione. In circostanze simili, la sanzione va applicata solo all'intermediario. Questo il principio espresso dalla Ctp Vercelli con la sentenza 42/2/10.

Per il Fisco un piccolo imprenditore edile, nel 2005, non avrebbe presentato la dichiarazione. Tale omissione avrebbe legittimato l'accertamento induttivo ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera a), del Dpr 600/73. Il contribuente esibiva la contabilità su richiesta dell'ufficio. Dall'analisi della documentazione, l'ufficio osservava come non tutti i mesi fossero stati fatturati, ma soltanto febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, sebbene l'artigiano avesse acquistato materiale edile nei mesi di ottobre e novembre. Ad avviso dell'ufficio, erano stati omessi ricavi nei mesi privi di fatturazione e per un ammontare pari a quello mediamente fatturato negli altri mesi. Il reddito d'impresa veniva determinato quale differenza tra i ricavi induttivi e i costi analitici trascritti nelle scritture contabili. Nell'accertamento venivano calcolati i nuovi imponibili Iva, Irap e Irpef. L'artigiano contestava la ricostruzione in quanto la dichiarazione dei redditi era stata presentata, tramite l'intermediario telematico.


La doglianza veniva accolta dalla Ctp. Quando opera l'intermediario, la presentazione della dichiarazione consta di due passaggi, temporalmente differenti tra loro, e con diversi effetti a seconda che si tratti del contribuente ovvero dell'intermediario. Per il primo, la dichiarazione viene presentata con la consegna all'intermediario, il quale rilascia l'apposita impegnativa alla trasmissione ai sensi dell'articolo 3, comma 10, Dpr 322/98. Per il secondo, la dichiarazione è presentata con la trasmissione, in base all'articolo 3, comma 8, del Dpr 322/98. Il contribuente, quindi, deve consegnare la sua dichiarazione in tempo utile affinché l'intermediario gliela trasmetta nei termini previsti.

Fonte: il Sole24Ore