| L'intermediario paga il ritardo dell'invio telematico. |
|
|
|
| Lunedì 04 Ottobre 2010 09:39 |
|
Per il Fisco un piccolo imprenditore edile, nel 2005, non avrebbe presentato la dichiarazione. Tale omissione avrebbe legittimato l'accertamento induttivo ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera a), del Dpr 600/73. Il contribuente esibiva la contabilità su richiesta dell'ufficio. Dall'analisi della documentazione, l'ufficio osservava come non tutti i mesi fossero stati fatturati, ma soltanto febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, sebbene l'artigiano avesse acquistato materiale edile nei mesi di ottobre e novembre. Ad avviso dell'ufficio, erano stati omessi ricavi nei mesi privi di fatturazione e per un ammontare pari a quello mediamente fatturato negli altri mesi. Il reddito d'impresa veniva determinato quale differenza tra i ricavi induttivi e i costi analitici trascritti nelle scritture contabili. Nell'accertamento venivano calcolati i nuovi imponibili Iva, Irap e Irpef. L'artigiano contestava la ricostruzione in quanto la dichiarazione dei redditi era stata presentata, tramite l'intermediario telematico.
Fonte: il Sole24Ore |




Una volta consegnata la propria dichiarazione dei redditi all'intermediario in tempo utile e ottenuto da quest'ultimo l'impegno alla trasmissione, il contribuente non può essere sanzionato per l'eventuale ritardo od omissione. In circostanze simili, la sanzione va applicata solo all'intermediario. Questo il principio espresso dalla Ctp Vercelli con la sentenza 42/2/10.