Il Regolamento (UE) 2024/197 (ALLEGATO), pubblicato in GUUE il 5 gennaio 2024, ha modificato l’allegato VI al Regolamento 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
Il nuovo Regolamento introduce e/o rettifica diverse voci presenti nell’allegato VI al CLP, molte delle quali sono classificazioni di tipo CMR (cancerogeno-C; mutageno-M; reprotossico-R).
Si segnalano, in particolare, due sostanze classificate come Repr. Cat 1B, presenti in prodotti utilizzati nei trattamenti nail.
Si tratta del Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina), un fotoiniziatore usato negli smalti per unghie in gel per aiutare la polimerizzazione sotto la luce UV, e della Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina o N,N- dimetil-4-metilanilina), condizionante per unghie utilizzato per facilitare l’adesione di altri prodotti come primer, smalti e gel.
Per effetto del Regolamento, i prodotti contenenti le sopracitate sostanze saranno vietati a decorrere dal 1° settembre 2025 e pertanto, a decorrere da tale data, saranno vietate sia l’immissione sul mercato sia la messa a disposizione dei prodotti cosmetici non conformi.
Si segnala alle Categorie coinvolte che tale previsione si applica anche agli “utilizzatori finali”, come il Regolamento definisce “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali” e dunque anche agli operatori del settore, i quali – a partire da tale data – non potranno più utilizzare i prodotti non conformi in loro possesso al fine dell’applicazione sulle clienti.
Qualsiasi diversa indicazione dovesse pervenire da parte di distributori e rivenditori è assolutamente non in linea con i dettami del Regolamento.
Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, tale aspetto può essere oggetto di accordi contrattuali tra le parti.