Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l’INPS ha introdotto nuovi chiarimenti sull’inquadramento previdenziale delle imprese artigiane che operano nel settore dell’installazione di impianti.

Dal 1° luglio 2026, l’Istituto ha attribuito d’ufficio a queste imprese il codice autorizzativo 5G, previsto per il settore edile, in sostituzione del precedente codice 5C. Il cambiamento comporta anche limiti dimensionali più restrittivi per il mantenimento della qualifica artigiana.

Come cambia l’inquadramento

Il nuovo orientamento distingue le imprese in base all’attività svolta in prevalenza:

  • Imprese che operano su edifici esistenti: mantengono l’inquadramento nel settore manifatturiero, previsto dall’art. 4, lettera a), della Legge 443/1985. Il limite è di 18 dipendenti, elevabile a 22 in presenza di apprendisti.
  • Imprese che operano prevalentemente nelle nuove costruzioni: vengono inquadrate nel settore delle costruzioni edili, con un limite di 10 dipendenti, elevabile a 14 in presenza di apprendisti.

Rientrano nella prima casistica anche gli interventi di riparazione, sostituzione, manutenzione, adeguamento e ristrutturazione su immobili già esistenti. Sono invece considerate nuove costruzioni le demolizioni integrali con successiva ricostruzione.

Come si verifica l’attività prevalente

Per mantenere l’inquadramento nel settore manifatturiero, almeno il 51% del fatturato deve derivare da attività impiantistiche svolte su edifici civili o industriali già esistenti.

Per il calcolo si fa riferimento:

  • all’ultimo bilancio consuntivo disponibile;
  • ai dati contabili dell’ultimo esercizio chiuso, per le imprese che non redigono il bilancio.

Cosa devono fare le imprese

Le imprese in possesso dei requisiti devono presentare una dichiarazione di responsabilità, utilizzando il modello allegato al messaggio INPS n. 3145/2026.

La dichiarazione:

  • può essere presentata dal 23 ottobre 2026;
  • non ha una scadenza obbligatoria;
  • viene trasmessa all’INPS tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, a cura dell’ufficio paghe dell’Associazione o del consulente abilitato.

La dichiarazione mantiene la propria validità nel tempo. In caso di variazione dell’attività prevalente, sarà necessario presentarne una nuova.

Pur non essendo previsto un termine obbligatorio, è consigliabile procedere all’invio entro il 31 dicembre 2026.

Confartigianato Imprese Lecce è a disposizione delle imprese associate per verificare la propria posizione e fornire assistenza nella predisposizione e nell’invio della dichiarazione.

Info: imprese@confartigianatolecce.it