Attraverso la nota prot. n. 16868 del 9 ottobre 2017, la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interessa la Direzione Generale della Motorizzazione in ordine alle modalità tecniche di funzionamento dei motori ad alimentazione ibrida (termica ed elettrica).
Tale chiarimento si è reso necessario alla luce della formulazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 17 luglio 2017, recante le modalità attuative per il riconoscimento degli incentivi finanziari ex D.M. n. 305/2017.
In particolare, il suddetto articolo, in ordine alla prova di sussistenza dei requisiti tecnici per accedere al contributo per l’acquisto di veicoli a motorizzazione ibrida, dispone che l’aspirante al beneficio ha l’onere di produrre “attestazione tecnica del costruttore che certifichi che i due motori, quello tecnico e quello elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia allo stesso albero motore”.
A tale riguardo si ritiene, ai fini della prova di sussistenza dei requisiti tecnici per l’ammissione ai contributi nel caso dell’acquisizione di veicoli ibridi, che l’attestazione tecnica del costruttore debba certificare che il veicolo sia munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia (a bordo del veicolo).
Tali dichiarazioni sono conformi con quanto prevede il punto 2.21.1. del Regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.
Ne consegue, pertanto, che il requisito della trasmissione di energia allo stesso albero motore di cui all’articolo 4, comma 2 del summenzionato decreto dirigenziale 17 luglio 2017, n.76 deve ritenersi superfluo rispetto a quanto previsto dal suddetto Regolamento UNECE 83.