Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, il Decreto-Legge n. 159/2025 aggiorna la disciplina sull’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) per gli amministratori delle società.

Il termine per adempiere all’obbligo è fissato al 31 dicembre 2025. La scadenza, già indicata dal MIMIT nella nota del 25 giugno scorso, diventa ora ufficiale e vincolante per tutte le imprese. È quindi importante che le società verifichino per tempo la correttezza dei dati comunicati al Registro delle Imprese.

Il decreto chiarisce che non tutti gli amministratori sono tenuti a fornire la propria PEC personale. L’obbligo riguarda soltanto:

  • l’amministratore unico, oppure

  • l’amministratore delegato, o, in mancanza,

  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Un punto importante riguarda la distinzione tra la PEC della società e quella dell’amministratore: la PEC personale dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa.

Se la PEC non viene comunicata entro il 31 dicembre 2025, si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, in misura raddoppiata.


Si tratta quindi di un adempimento da non sottovalutare, anche in considerazione dei tempi ristretti per mettersi in regola.

In breve

Il Decreto-Legge 159/2025:

  • stabilisce che la PEC debba essere comunicata entro il 31 dicembre 2025;

  • limita l’obbligo all’amministratore unico, delegato o presidente del CdA;

  • vieta di utilizzare la PEC della società;

  • prevede sanzioni raddoppiate in caso di mancata comunicazione.