Con riferimento alla precedente comunicazione relativa al divieto, a partire dal 1° settembre 2025, di utilizzo e vendita di prodotti cosmetici contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide e Dimethyltolylamine, si forniscono alcuni chiarimenti utili al corretto smaltimento delle rimanenze dei prodotti non conformi (rifiuti pericolosi).

Il Regolamento in oggetto non fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di smaltimento. Tuttavia, si segnalano a seguire alcune linee guida operative sempre valide in base al D.Lgs. 152/06 Parte IV.

Classificazione come rifiuti pericolosi: I prodotti contenenti queste sostanze devono essere trattati come rifiuti speciali pericolosi (EER 20.01.13*, 20.01.27* o simili ad es… EER 16.05.08= sostanza pura, oppure EER 15.01.10 = imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose …). E’ importante sottolineare che la classificazione dei rifiuti e l’attribuzione del codice EER spetta esclusivamente al Produttore dei rifiuti che ne risponde su tutta la filiera
Affidamento a ditte autorizzate: i centri estetici devono rivolgersi a ditte autorizzate al trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per effetto dell’esonero – previsto dal comma 6 dell’art.190 del d.lgs 152/2006 – dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 dall’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico, gli estetisti e gli acconciatori non sono tenuti a tale adempimento per lo smaltimento delle rimanenze dei prodotti contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide e Dimethyltolylamine. Resta inteso che i rifiuti pericolosi prodotti devono essere affidati per il trasporto ad aziende autorizzate o, in alternativa, trasportati conto proprio previa iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali.

Il Regolamento suggerisce infine che eventuali accordi contrattuali con i fornitori possano prevedere la restituzione dei prodotti invenduti o non conformi. E’ evidente, però, che non si tratta di un obbligo a carico dei fornitori, i quali possono o meno aderire in base ai rapporti contrattuali in essere con il cliente.