Dal prossimo 9 maggio sarà in vigore la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il nuovo decreto stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 riguardanti:
– Le pratiche leali di informazione
– Gli obblighi informativi da parte degli OSA
– L’apposizione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati
– Le modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie
– Gestione allergeni
– La dichiarazione nutrizionale.
Sono state fissate anche sanzioni per le violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti e di vendita di alimenti non preimballati (sfusi), nonchè le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento. Per ragioni di tutela della salute, la sanzione si applica non solo in caso di vendita dell’alimento scaduto, ma, più in generale, in caso esso sia ceduto a qualsiasi titolo oltre la sua data di scadenza.
Le nuove norme entrano in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data sono applicate le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che è la normativa quadro in tema di etichettatura.
Con il provvedimento in oggetto viene introdotta una maggiore articolazione degli scaglioni di sanzioni amministrative, che passano da tre a cinque, nonché un più elevato moltiplicatore dei minimi edittali che passa da 6 ad 8.

ALLEGATI

D. Lgs. 231-2017 sanzioni

Nota MISE effetti abrogativi art. 30 D.Lgs. 231 del 2017