Il prossimo 11 dicembre scadrà il termine entro cui taluni soggetti privati dovranno comunicare al registro delle imprese i “titolari effettivi”, ovvero “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

Infatti, lo scorso 9 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del MIMIT che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi, e che prevede 60 giorni a partire dal 9 ottobre per la relativa comunicazione.

Il suddetto obbligo discende dalla disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, artt. 20 e 21, direttive UE 849/2015 e 843/2018, DM del MEF 55/2022).

I soggetti tenuti alla comunicazione sono:
– le imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative);
– le persone giuridiche private, ovvero le fondazioni, le associazioni e altre istituzioni di carattere privato riconosciute. Sono quindi escluse le associazioni di fatto;
– i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

I soggetti obbligati costituiti successivamente al 9 ottobre dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri o dalla loro costituzione.

La comunicazione deve avvenire solo per via telematica.
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, in relazione alla firma della comunicazione, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

La violazione degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione da parte della Camera di Commercio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro).

MANUALE OPERATIVO PER L’INVIO TELEMATICO | UNIONCAMERE