La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 riordinando la disciplina dell’autoriparazione in base alle seguenti sezioni di attività:
– MECCATRONICA
– CARROZZERIA
– GOMMISTA
Le precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.
Per effetto di tale norma:
• le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese SIA all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;
• le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate unicamente alla attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività solo sino al 4 gennaio 2023;
• il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto 55 anni ed era iscritto per una sola delle due sezioni, può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Pertanto, entro il 4 gennaio 2023 (termine frutto di ulteriore proroga quinquennale introdotta con legge 27 dicembre 2017, n.205), i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92 nella sua nuova formulazione, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:
• frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente al settore non posseduto;
oppure
• rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.
Si ricorda che i percorsi “ridotti” devono essere riconosciuti dalla Regione e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013.
Si specifica altresì che a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio – per almeno un anno – dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.
Dovrà, ovviamente, seguire adeguata comunicazione in CCIAA.
Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli.
Dopo il 4 gennaio 2023, laddove non vi sia stato adeguamento alla norma, il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e, pertanto, dovrà comunicare la cessazione della propria attività, perlomeno con riferimento alla meccatronica.
In assenza di comunicazione da parte dell’impresa, i competenti uffici camerali avvieranno il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.
Per informazioni categorie@confartigianatolecce.it