È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 il DPCM 18 ottobre 2020 relativo ad ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
All’art. 1 ove sono stabilite “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, è previsto al comma 1 lettera d) punto 8) la sostituzione delle disposizioni relative alla ristorazione contenute all’art. 1 comma 6 lettera e) del precedente DPCM del 13 ottobre u. s.
Si stabilisce per gli esercizi di ristorazione di cui al codice ATECO 56 (bar, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-awai etc.) che l’orario di inizio di tali attività è fissato alle ore 5:00 con chiusura alle ore 24:00 per quelle che effettuano consumo al tavolo, indipendentemente dalla fornitura o meno di un apposito servizio, prevedendo una presenza massima di 6 persone per tavolo.
Invece in tutti gli altri casi in cui non vi è consumo al tavolo, la chiusura dell’attività, fissata con il precedente DPCM del 13 ottobre alle ore 21:00 viene anticipata alle ore 18:00. Da questa ora scatta quindi il divieto della possibilità di consumare i prodotti sul posto nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita, sempre al fine di evitare assembramenti.
Resta permessa comunque, ma fino alle ore 24:00 l’attività di asporto dei prodotti sempre con la misura del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In questo caso è consigliabile indicare alla clientela che nei locali dove non è possibile effettuare consumo al tavolo dopo le ore 18,00 è consentita la sola vendita per asporto.
Deve invece essere data comunicazione all’ingresso del locale del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale secondo quanto prevedono protocolli e linee guida. In tal senso si può fare riferimento a quanto previsto nella scheda ristorazione dell’art. 9 del DPCM del 13 ottobre 2020 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020.
Laddove nel locale siano a disposizione posti a sedere il numero delle persone ammesse risulta uguale a quello dei posti, mentre nel caso in cui non vi siano potranno accedere clienti per un numero rapportato alla dimensione del locale, in modo da garantire almeno un metro di distanziamento tra le persone presenti per il consumo in piedi o per l’asporto.
Viene confermata l’attività di consegna al domicilio per cui non sussistono limiti orari allo svolgimento delle stessa adottando le necessarie misure igienico-sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti.
Anche le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale continuano ad essere permesse con le solite precauzioni del distanziamento interpersonale di un metro.
Si estende nelle aree di servizio autostradali l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro.
Tutte le attività di cui sopra presuppongono una preventiva verifica da parte delle Regioni e delle province autonome della situazione epidemiologica locale che permetta il normale esercizio delle attività stesse.
Viene specificato inoltre che debbono essere adottate le misure precauzionali contenute nei protocolli o linee guida redatti dalle stesse regioni o dalla Conferenze delle regioni e delle provincie autonome in conformità ai principi dettati da protocolli o linee guida nazionali ed in coerenza con i Criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del DPCM.