Come noto il Decreto Semplificazioni (l’art. 37 del D.L. 76/2020), convertito con modificazioni con la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ha rinnovato l’obbligo – inizialmente imposto alle società (con il D. L. n. 185 del 29/11/2008) –  per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro imprese il proprio domicilio digitale (originariamente identificato con l’indirizzo P.E.C.), entro il 1°ottobre 2020.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro imprese, oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell’imprenditore, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche:

  • le società incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. in misura raddoppiata;
  • le ditte individuali nella sanzione ex art. 2194 c.c. in misura triplicata.

Si segnala, pertanto, a tutte le imprese la necessità di:

  1. verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale
  2. controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese
  3. in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro Imprese, anche tramite la procedura semplificata e totalmente gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC” disponibile online al seguente indirizzo web:

https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action

Al fine di verificare l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese è possibile:

  • consultare una visura aggiornata dell’impresa, visualizzabile o scaricabile gratuitamente dal Cassetto digitale dell’imprenditore (su https://impresa.italia.it, il cui accesso richiede SPID o CNS);
  • ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e selezionare il flag di controllo in corrispondenza del campo PEC.