Come noto il Decreto Semplificazioni (l’art. 37 del D.L. 76/2020), convertito con modificazioni con la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ha rinnovato l’obbligo – inizialmente imposto alle società (con il D. L. n. 185 del 29/11/2008) – per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro imprese il proprio domicilio digitale (originariamente identificato con l’indirizzo P.E.C.), entro il 1°ottobre 2020.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro imprese, oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell’imprenditore, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche:
- le società incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. in misura raddoppiata;
- le ditte individuali nella sanzione ex art. 2194 c.c. in misura triplicata.
Si segnala, pertanto, a tutte le imprese la necessità di:
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese
- in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro Imprese, anche tramite la procedura semplificata e totalmente gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC” disponibile online al seguente indirizzo web:
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action
Al fine di verificare l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese è possibile:
- consultare una visura aggiornata dell’impresa, visualizzabile o scaricabile gratuitamente dal Cassetto digitale dell’imprenditore (su https://impresa.italia.it, il cui accesso richiede SPID o CNS);
- ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e selezionare il flag di controllo in corrispondenza del campo PEC.