A seguito delle sollecitazioni operate dalla nostra Associazione, il Presidente Emiliano ha emanato la nuova ordinanza n. 306 il 12 luglio 2024, che revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 304.

Nel nuovo provvedimento si precisa che le prescrizioni non si applicano a:

  • Pubbliche Amministrazioni;
  • Concessionari di pubblico servizio;
  • Appaltatori di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità;

In questi casi, è comunque richiesta l’adozione di idonee misure organizzative ed operative per ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature a un livello accettabile, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

Accesso alla CIGO
Nella giornata di ieri 11 luglio è stato convertito in legge il D.L. 63 del 15 maggio 2024.
All’art. 2 bis, comma 2 si prevede che è possibile fruire della CIGO senza intaccare il contatore delle 52 settimane “al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024”.

Poiché la norma fa decorrere il periodo di riferimento dal 1° luglio, è evidente che anche le sospensioni conseguenti all’ordinanza della Regione Puglia, precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione in commento, ricadono nella utilizzabilità di questa fattispecie di CIGO.
Infine, la previsione al termine ultimo fissato al 31 dicembre rende possibile l’applicazione di tale regime anche in occasione di situazioni climatiche che dovessero manifestarsi nel periodo autunnale e invernale, purché di carattere “eccezionale”.