È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con le misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.
In risposta alle richieste delle parti sociali, tra cui Confartigianato, avanzate nel corso degli incontri di recente tenutisi con il Ministro del lavoro Marina Calderone, è stata inserita una modifica all’attuale disciplina dei termini di durata della cassa integrazione ordinaria, riguardante i settori dell’edilizia, lapideo e dell’agricoltura, che consente di escludere i periodi di sospensione fruiti per causale meteo, ed in generale per gli eventi oggettivamente non evitabili, dal computo delle 52 settimane nel biennio (delle 90 giornate annue nel caso dell’agricoltura).
L’intervento legislativo, avente peraltro efficacia transitoria (per i comparti dell’edilizia, lapidei ed escavazioni dal 1° luglio fino al 31 dicembre dell’anno in corso), è diretto nelle intenzioni del Ministro a fronteggiare l’emergenza delle temperature elevate nei settori più esposti, in vista delle ulteriori misure emergenziali che il Governo sta valutando in materia.
A seguito dell’entrata in vigore del DL 98/23 il Fondo di Solidarietà dell’Artigianato (FSBA) si è uniformato alla disciplina di cui al citato art. 1, per cui le imprese artigiane rientranti nei settori coperti dalle prestazioni del Fondo (aziende di estrazione di materiale lapideo) potranno accedere all’Assegno di integrazione salariale per eventi climatici, escludendo i relativi periodi di fruizione dal contatore delle giornate disponibili previste a norma di Regolamento.
Le richieste di trattamento in esame potranno essere presentate utilizzando un apposito flag all’interno della domanda, anche con riferimento a quelle già presentate per gli eventi verificatisi a partire dal 1° luglio u.s.