Si pubblicano di seguito le risposte ad alcuni dei quesiti più frequenti sollevati dalle imprese operanti con FGAS
REGISTRO TELEMATICO
• Cancellazione d’ufficio dal “Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” dei soggetti che, già iscritti al Registro prima del 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto) non hanno provveduto, negli 8 mesi successivi, a certificarsi o ottenere l’attestato previsto. (Avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione dal «Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate», di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018. (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021) )
Si tratta di un provvedimento atteso contenuto nel regime transitorio del decreto 146/2018 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) ha dato seguito alla previsione di legge contenuta nell’articolo 21, comma 7 che prevede che “Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.”.
Sul sito del Ministero dell’ambiente ci sono gli elenchi delle imprese (https://www.minambiente.it/bandi/avviso-n-1-2021-avvio-del-procedimento-ai-sensi-degli- articoli-7-e-8-della-l-241-del-1990-e-s)
Si ricorda che per gli impiantisti che intendono operare su apparecchiature contenenti FGAS, la procedura prevista agli articoli 7 (per le persone fisiche) e 8 (per le imprese) prevede:
a) Richiesta di iscrizione, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
b) Presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati corredata della richiesta al Registro di cui sopra
c) Infine entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro:
– Le persone fisiche dovranno sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008
– Le imprese dovranno certificarsi (“dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1”).
VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI
• Ulteriore proroga della validità delle certificazioni
La validità delle certificazioni scadute o in scadenza viene prorogata al 29 luglio, a seguito della proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza.
PRATICHE OPERATIVE
• Cosa accade se l’operatore decide di affidare ad un nuovo fornitore le apparecchiature censite in Banca dati da altro manutentore?
“Si premette che, per evidenti ragioni di riservatezza, la Banca Dati non consente di effettuare ricerche su apparecchiature censite e comunicate da altre imprese. Pertanto, al fine di garantire la continuità e lo storico del registro, nel caso di specie, la Banca dati consente alla impresa subentrante di procedere in 2 modalità:
– Inserendo il codice univoco dell’apparecchiatura fornito dallo stesso operatore oppure
– Inserendo ex novo i dati dell’apparecchiatura. In questo caso, attraverso un algoritmo il sistema cerca, sulla base delle informazioni fornite dall’utente, di individuare i possibili candidati. Se l’utente “riconosce” tra i candidati, l’apparecchiatura di suo interesse può recuperare il codice univoco dell’apparecchiatura.
Ricordiamo che gli interventi comunicati alla Banca dati Fgas non sono modificabili, pertanto, come suggerito dal Ministero dell’Ambiente nella Faq gli eventuali “storni” e conseguente nuova comunicazione devono essere comunicati entro i 30 gg dall’effettuazione dell’intervento. Qualora ciò non fosse possibile, per motivi ben definiti e non prevedibili, sarà necessario indicare, nel campo osservazioni, oltre i riferimenti della comunicazione stornata, la motivazione dello storno in modo chiaro e definito. In ogni caso, l’Autorità competente, in caso di accertamento, potrebbe comunque ritenere infondato il motivo dello “storno” e la successiva comunicazione (effettuata oltre i 30 gg previsti dalla normativa) e procedere con l’eventuale applicazione della sanzione prevista all’articolo 6 del d.lgs. 163/2019.
Ricordiamo che rettifiche o “bonifiche” effettuate nella gestione catalogo non hanno effetti sulle comunicazioni.
In altre parole la presenza dell’apparecchiatura nel catalogo non è presupposto di una comunicazione di intervento alla Banca dati.” (Risposta del Dott. Marco Botteri – Ecocerved datata 11/12/2020).
REQUISITI E ABILITAZIONE
• Verifica certificazione
“L’abilitazione alle lettere c) e g) di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, come altre abilitazioni/iscrizioni si intendono prerequisito delle imprese necessario per operare. Il CAB non deve verificare il possesso di tali abilitazioni/iscrizioni per il rilascio della certificazione all’impresa”
(citazione da Circolare informativa DC N° 11/2020 – Frequently Asked Questions relative agli schemi di accreditamento Fgas e correlazioni con Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati [2020-06-04])
• Installazione climatizzatori contenenti gas fluorurati
Sullo stesso tema si riporta integralmente anche il parere 1.37 contenuto nel Massimario delle decisioni ministeriali in materia di impiantistica (DM 37 del 2008) aggiornato al 10 aprile 2019 (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Massimario-aggiornato-al-10aprile2019- DM-37-2008.pdf )
1.37 Parere alla CCIAA di Cuneo del 14 novembre 2017 Installazione climatizzatori contenenti gas fluorurati
Il Mi.S.E. ha rappresentato – dopo apposito pronunciamento espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n.13359 del 6 novembre 2017, dato a seguito dell’apposita richiesta di parere da parte del Mi.S.E. – che ai fini dell’esercizio dell’attività di installazione di climatizzatori che contengono gas fluorurati è necessario che l’interessato sia abilitato all’esercizio dell’attività di cui alla lettera c (ancorché limitata agli impianti di climatizzazione) di cui all’art.1, comma 2 del d.m. 37/2008, e al contempo sia in possesso del pertinente certificato rilasciato da un Organismo di certificazione (accreditato da ACCREDIA e designato dal Ministero dell’Ambiente medesimo), ai sensi di quanto stabilito dall’art.9 del DPR 43/2012. Si riporta qui di seguito, la nota del Ministero dell’Ambiente.