L’Inail offre il proprio sostegno ai datori di lavoro con interventi mirati al reinserimento delle persone con disabilità da lavoro.

In attuazione dell’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’Inail ha adottato il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro successivamente modificato dalla determina 19 dicembre 2018, n.527.

Garantire alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psico-fisiche, con una mansione diversa.

Garantire alle persone con disabilità da lavoro lo stesso sostegno previsto per la conservazione del posto di lavoro anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

-superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento di rampe, adeguamento dei percorsi orizzontali, modifica del locale ascensore, dei servizi igienici, ecc.);

-adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.);

-formazione (addestramento all’utilizzo delle postazioni, tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione, ecc.).

Gli interventi possono essere:

-individuati nell’ambito di un progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, con il diretto coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro.

-individuati nell’ambito di un progetto proposto dal datore di lavoro, condiviso con il lavoratore e valutato, ai fini dell’approvazione, dall’equipe multidisciplinare della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore;

-attuati dal datore di lavoro per ragioni di necessità e urgenza e rimborsati dall’Inail previa verifica dell’attendibilità delle ragioni di necessità e urgenza addotte dal datore di lavoro.

L’Inail rimborsa i costi per la realizzazione degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate nel bilancio dall’Istituto, previa rendicontazione delle spese sostenute da parte del datore di lavoro.

Per altre info:

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