Il 4 gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 190/2017 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (pubblicata nella G.U. serie generale 296 del 20 dicembre 2017).
Il nuovo apparato sanzionatorio nel settore tessile e calzature, costituisce un effetto di deterrenza per le violazioni delle norme dettate dall’Unione ed ha come obiettivo di dare certezza della sanzione sia a tutti gli operatori che ai controllori e garantire al consumatore una informazione corretta sulla qualità del prodotto che si intende acquistare, agevolando la libera circolazione delle merci e la valorizzazione dei prodotti che recano una corretta informativa.
La corretta informazione sulle caratteristiche di ogni prodotto tessile e calzature immessi sul mercato, con particolare riferimento alla loro composizione, diviene infatti strettamente funzionale alla scelta consapevole dell’acquirente rispetto al suo utilizzo, aspetto che assume rilevanza laddove i consumatori presentino allergie ad alcune fibre o componenti di origine animale.