Con una recente nota, Unioncamere riferisce di aver provveduto ad inoltrare alle Camere di Commercio Italiane una circolare per assicurare un’uniforme applicazione della normativa in tutto il territorio nazionale.
Unioncamere richiama un parere del Ministero dello Sviluppo Economiche che, in una nota del 5 dicembre 2017, ha affermato “che quanto previsto al comma 1 bis del decreto legislativo n. 59 del 2010, vale a dire la sola esclusione dell’obbligo di designazione del responsabile tecnico dall’applicazione della legge n. 84 del 2006 è riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”. Il Ministero conferma dunque l’obbligo di designazione del responsabile tecnico in tutti i casi in cui l’attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.
L’iniziativa di Unioncamere è in linea con quanto auspicato dalla nostra Categoria che, da tempo, richiedeva una linea distintiva netta tra l’attività tradizionale di pulitintolavanderia e l’attività commerciale di lavanderia self-service.

ALLEGATO – Comunicazione Unioncamere