Nell’ambito del Piano nazionale d’Azione sul GPP il Ministero dell’Ambiente ha approvato, in data 17 maggio 2018, i Criteri Ambientali Minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»: pubblicati in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018, entreranno in vigore a 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 28 settembre 2018.
Il DM definisce i Criteri Ambientali Minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs 50/2016, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell’ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.
Infatti, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all’appalto per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, devono inserire nella documentazione di gara, per qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.
Gli articoli inclusi nel documento su cui si definiscono i criteri ambientali minimi sono i seguenti:
– Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);
– Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature?da lavoro senza puntale di protezione;
– Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);
– Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
– Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8);
Il nuovo decreto fa seguito ai precedenti decreti sui criteri ambientali minimi che fanno parte del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, pubblicati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) di seguito indicati:
• Dm 28 marzo 2018 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica”;
• Dm 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
• Dm 27 settembre 2017 recante “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;
• Dm 15 febbraio 2017 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade”;
• Dm 11 gennaio 2017 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”;
• Dm 18 ottobre 2016 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”;
• Dm 24 maggio 2016 recante “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”.
In allegato
Testo del decreto
G.U. 31-05-2018