La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul riconoscimento del privilegio alle imprese artigiane (ex art. 2751-bis del Codice civile), con un’ordinanza che si pone nel solco delle precedenti pronunce in materia.

La Corte ha ribadito, innanzitutto, che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane è condizione necessaria, anche se non sufficiente, ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio. La necessità dell’iscrizione «risiede in ragioni di carattere formale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l’impresa.».

L’iscrizione, pur essendo un presupposto necessario, non vale di per sé – come pur sarebbe auspicabile – a far presumere la qualifica artigiana dell’impresa ai fini del riconoscimento del privilegio.

Da ciò, secondo la Corte conseguono due assunti differenti: «sul piano formale, la valenza generale e autonoma, per ragioni di pubblicità e certezza dei traffici giuridici, dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, quale presupposto del possesso della relativa qualifica; sul piano sostanziale, la necessità, per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 cod.civ., di verificare in concreto l’effettiva sussistenza dei relativi requisiti.».

Con riguardo alla disciplina cui fare riferimento per la verifica di detti requisiti, la Corte opera un distinguo confermando la tesi sostenuta da Confartigianato, ovvero che a seguito della modifica dell’articolo 2751-bis n. 5 del Codice civile (introdotta dal decreto-legge 5/2012) per stabilire se un credito sia munito del privilegio in questione deve farsi riferimento alla legge quadro sull’artigianato

  1. 443/1985 e non all’articolo 2083 del Codice civile, che si applica solo ai crediti sorti prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto.

Alla luce di questo orientamento della Cassazione appare opportuno consigliare alle imprese artigiane di produrre, nel corso delle procedure concorsuali, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge quadro e non solo l’iscrizione all’albo.

Tale decisione conferma uno dei vantaggi, da promuovere, dell’iscrizione all’albo per le imprese che, pur avendone i requisiti o meglio le caratteristiche, scelgono “soluzioni” autonome.

Anche questa evidenza, ribadisce l’importanza dell’obiettivo confederale, perseguito anche nel percorso di semplificazione avviato in collaborazione con il Ministero della Pubblica Amministrazione, di estendere i confini dell’artigianato a nuove attività che potranno così beneficiare anche della maggior tutela del proprio credito.