Prorogati al 31 dicembre 2021 gli obblighi di indicazione dell’origine del grano per pasta di semola di grano duro, riso e pomodoro nei prodotti trasformati.

Il decreto del MIPAAF e del MISE relativo alla proroga delle disposizioni obbligatorie dell’indicazione di origine in etichetta del grano duro per paste di semola, del riso e dei derivati del pomodoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 Luglio 2020.

Per effetto del decreto, gli obblighi di indicazione dell’origine – stabiliti dai due decreti interministeriali del 26 luglio 2017 e del 16 novembre 2017 rispettivamente per il riso, per il grano duro per paste di semola di grano duro e del pomodoro che sarebbero stati in vigore fino al 31 dicembre 2020 (salvo la loro decadenza nel caso dell’emanazione degli atti di esecuzione della Commissione per l’attuazione dell’art. 26 comma 3 del Reg. 1169/2011, ovvero il Reg. UE 2018/775 che è in applicazione dal 1 Aprile 2020) – sono prorogati al 31 Dicembre 2021.

Ciò è determinato dal fatto che per tutti e tre i provvedimenti è prevista nel Decreto interministeriale proprio l’abrogazione della clausola sopra ricordata. Per cui per i prodotti sopra indicati continuano ad essere utilizzate le etichette già predisposte in osservanza ai decreti di origine. Per gli altri prodotti, invece, come indicato nella circolare numero 536 del 27 Aprile potranno essere utilizzate le vecchie etichette se facenti riferimento ad ordini anteriori al 1° Aprile; quelle ordinate dopo tale data dovranno conformarsi a quanto prevede il Reg. UE 2018/775.