Dal 26 settembre le imprese con meno di 10 dipendenti saranno esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i soli rifiuti non pericolosi (RnP).
Come riporta l’Articolo 1 comma 18 del D.Lgs 116/2020 che modifica l’art. 190 del D.Lgs 152/06 :
“5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.”
Si tratta di una misura che semplifica notevolmente la vita di tali imprese, sgravandole da un obbligo che comportava costi e rischi di sanzioni.
Se da un lato, le microimprese come meno di 10 dipendenti che producono solo ed esclusivamente RnP non avranno più bisogno di assistenza, dall’altro il raddoppio delle soglie quantitative di rifiuti annui per la tenuta dei registri di carico e scarico presso le associazioni di categoria sia per i RnP che per i RP (come precedentemente segnalato), potrebbe consentire alle associazioni di allargare la base imprese alle quali fornire servizi.