Il 4 gennaio 2018 è entrata in vigore, con la pubblicazione del decreto legislativo n. 190 del 15 novembre 2017, la nuova disciplina che tiene conto di alcune puntuali proposte elaborate da Confartigianato e che sanziona le violazioni nell’etichettatura e nell’etichetta di composizione dei prodotti tessili e dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature, agevolando così la libera circolazione delle merci messe sul mercato comunitario e la valorizzazione dei prodotti che recano una corretta informativa.

Il provvedimento prevede specifiche sanzioni per le violazioni di normative comunitarie in materia di etichettatura, in particolare del Regolamento (UE) n. 1007/2011 (tessili) e della Direttiva 94/11/CE (calzature).

Il nuovo apparato sanzionatorio costituisce un effetto di deterrenza per le violazioni delle norme dettate dall’Unione europea e ha il duplice obiettivo di garantire al consumatore un’informazione corretta e consapevole sulla composizione del prodotto e di tutelare gli imprenditori nell’ottica della valorizzazione delle produzioni “Made in Italy” ancorate alla valorizzazione e alla trasparenza dei materiali impiegati.

Circa i prodotti tessili è importante sapere che:
1) E’ soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 700 a 3.500 euro chi commercializza un prodotto tessile in cui manca del tutto l’etichetta o il contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa.
2) E’ soggetto alla medesima sanzione amministrativa chi commercializza un prodotto tessile la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponda a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, o, se comunque immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o con il marchio di fabbrica, se vi apponga l’etichetta e ne modifichi il contenuto.
3) E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro chi commercializza un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell’allegato I del regolamento UE n. 1007/2011, espresse in sigle in ordine non decrescente, non in lingua italiana oppure riportanti in modo errato la frase “Contiene parti non tessili di origine animale “.

Circa le calzature è importante sapere che:
1) E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 a 3500 euro chi commercializza calzature prive di etichetta.
2) E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro chi commercializza calzature, violando l’obbligo di informare correttamente il consumatore finale del significato della simbologia (relativa al materiale di composizione di tomaia, rivestimenti interni e suola) adottata sull’etichetta.

In entrambe le tipologie di vendita infine le Autorità di Vigilanza, ove rilevino che i prodotti sono privi di etichettature o che l’etichettatura non e’ conforme alla direttiva 94/1 1 / CE , previo accertamento e contestazione delle violazioni, ai sensi della Legge n. 689 / 1981 assegnano un termine perentorio di 60 gg. per la regolarizzazione dell’etichettature o il ritiro dei prodotti dal mercato, al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile delle prima immissione in commercio.