A partire dal 1 gennaio u.s. sono stati aggiornati i codici ATECO del settore Pulitintolavanderie, determinando la distinzione tra lavanderie tradizionali (ATECO 96.01.2) e lavanderie self-service (ATECO 96.01.3).
Tutte le imprese già classificate in Ateco (prevalente o secondario) 96.01.20 verranno automaticamente riclassificate in Ateco 96.01. A partire dal 1° aprile, tutte le imprese che svolgono attività di lavanderia, sia tradizionale sia self-service, dovranno effettuare, per i soli fini amministrativi, apposita comunicazione di variazione per richiedere l’attribuzione di uno dei due codici 96.01.20 o 96.01.30 al Registro delle Imprese (ComUnica) o all’Agenzia delle Entrate (modello AA5/AA7/AA9). È altresì possibile procedere con una segnalazione di variazione di attività con una comunicazione a redazione.ateco@infocamere.it .
Le attività di pulitintolavanderia “tradizionale” dovranno indicare il seguente codice Ateco: 96.01.2 (Attività di lavanderie, tintorie tradizionali) attraverso il quale sono identificati i servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura eccetera, di qualsiasi tipo di capo di abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di articoli tessili, a macchina (escluse le macchine self-service) a mano, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio, il ritiro e la consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie.
Dalla classe 96.01 sono escluse:
– noleggio di abiti (escluse le uniformi da lavoro) ancorché la pulitura di tali articoli costituisca parte integrante dell’attività di noleggio, cfr. 77.29;
– operazioni di aggiustatura e modifica eseguite su capi di vestiario eccetera, come attività non connesse con il servizio di lavanderia, cfr. 95.29;
Le attività di lavanderia “self service” dovranno invece indicare il seguente codice Ateco: 96.01.3 (Attività di lavanderie self-service) attraverso il quale sono identificate le attività di lavanderie self-service, gestione di macchine self-service destinate al pubblico per il lavaggio, l’asciugatura e la sanificazione, di qualsiasi tipo di capo di abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di articoli tessili.
Dalla classe 96.01 sono escluse:
– noleggio di abiti (escluse le uniformi da lavoro) ancorché la pulitura di tali articoli costituisca parte integrante dell’attività di noleggio, cfr. 77.29;
– operazioni di aggiustatura e modifica eseguite su capi di vestiario eccetera, come attività non connesse con il servizio di lavanderia, cfr. 95.29.
Per ulteriori dettagli informativi si può consultare il portale di Infocamere.