Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 2 marzo 2021, recante le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che si applicheranno a partire dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021.

Il nuovo decreto sostituisce quello del 14 gennaio, che cesserà la sua efficacia il prossimo 5 marzo, e si collega al DL n. 15/21, approvato il 24 febbraio scorso, che ha confermato il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome fino al 27 marzo.

Il DPCM introduce alcune novità di carattere generale che vengono incontro alle esigenze delle imprese:

– le ordinanze che collocano le Regioni nelle zone arancioni o rosse si applicheranno a partire dal giorno successivo, non festivo, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, tali ordinanze non entreranno più in vigore la domenica come accaduto in passato (artt. 34 e 39) ma il lunedì successivo;
– la struttura del nuovo DPCM è stata modificata rispetto al precedente Decreto del 14 gennaio, pur mantenendone in larga misura i contenuti. In particolare, il decreto è stato suddiviso in specifici “Capi”, uno per ciascuna zona colorata, rendendo così più agevole la lettura.

La modifica di maggior rilevo introdotta è la grave previsione della chiusura degli acconciatori nelle zone rosse. Confartigianato è prontamente intervenuta nei confronti del Governo, stigmatizzando tale scelta ritenuta ingiustificata alla luce dei rigidi protocolli e delle misure di prevenzione applicati dalla categoria a tutela della salute dei clienti e dei dipendenti. Anche alcune Regioni e la stessa Conferenza delle Regioni hanno chiesto di riconsiderare la scelta del Governo.

Per il resto, il nuovo DPCM ha confermato le principali misure per le imprese già previste dal DPCM del 14 gennaio 2021, apportando alcune modifiche:

Zona bianca:
vengono sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, compresa la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive (art. 7). Tale disposizione entra in vigore nella giornata odierna.

Zona gialla:
• sono consentite la formazione in azienda, (esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa) i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio (art. 25, co. 7);
• dal 27 marzo viene prevista l’apertura dei musei e altri luoghi della cultura anche il sabato e nei giorni festivi (fino ad oggi aperti solo dal lunedì al venerdì), sempre con obbligo di prenotazione online (art. 14);
• dal 27 marzo viene prevista, inoltre, la riapertura di cinema, teatri, sale da concerto, live club e altri locali o spazi anche all’aperto, con la previsione di specifici protocolli che dovranno essere approvati (art. 15);
• sono, infine, consentiti anche i corsi di aggiornamento professionale per l’assistente bagnante (che si aggiungono ai corsi di formazione per il conseguimento del relativo brevetto già consentiti) (art. 25, co. 4);
• il divieto di effettuare, dopo le ore 18, la vendita per asporto di alimenti e bevande viene confermata solo per chi svolge come attività prevalente quella di “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice Ateco 56.3), mentre tale divieto viene eliminato per le attività di ”Commercio al dettaglio di bevande”, con codice Ateco 47.25 (art. 27, co. 2);
• viene chiarito che nei centri commerciali, durante il fine settimana sono consentite le attività di lavanderie e tintorie, oltre a quelle previste in precedenza (farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie). Da tale precisazione ne consegue che le altre attività di servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) non sono consentite (art. 26, co. 2).

Zone arancione e rosse:
• il divieto di effettuare, dopo le ore 18, la vendita per asporto di alimenti e bevande viene confermata solo per chi svolge come attività prevalente quella di “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice Ateco 56.3), mentre tale divieto viene eliminato per le attività di “Commercio al dettaglio di bevande”, con codice Ateco 47.25 (art. 37 e 46);
• viene chiarito che nei centri commerciali, durante il fine settimana sono consentite le attività di lavanderie e tintorie, oltre a quelle previste in precedenza (farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie). Da tale precisazione ne consegue che le altre attività di servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) non sono consentite (art. 26, co. 2);
• si chiarisce che resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti (art. 37 e 46);
• per quanto riguarda la formazione in azienda e i corsi di formazione individuali si ritiene che le nuove disposizioni dettate per le zone gialle siano applicabili anche alle zone arancioni e rosse, in assenza di norme che le vietino espressamente. Tuttavia, occorrerà verificare l’orientamento che verrà adottato in ambito regionale.

Sulla sezione FAQ del portale confederale sono disponibili le risposte alle domande finora pervenute nonché la selezione di quelle di impatto sulle imprese pubblicate dal Governo.

DPCM 02 marzo 2021