Il Decreto Legislativo 32/2021 in vigore dal 1° gennaio 2022 ha modificato le norme per il finanziamento dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e stabilisce nuove fasce delle tariffe forfettarie annue.
Gli operatori che in data antecedente al 1° luglio 2021 abbiano avviato una o più attività di produzione alimentare tra quelle elencate nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. 32/21 e che commercializzano all’ingrosso verso altri operatori o altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce, in base alle nuove disposizioni sono obbligati a corrispondere le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce, a seconda del grado di rischio. Sono escluse dall’obbligo le aziende che vendono e somministrano al consumatore finale in stabilimenti annessi e funzionalmente connessi.

Tutti operatori che effettuano le attività definite in suddetto allegato, indipendentemente dal fatto che commercializzino all’ingrosso più o meno del 50% della propria merce, entro il 31 gennaio 2022 debbono comunque trasmettere all’ASL territorialmente competente l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.
Sulla base delle informazioni acquisite con l’autodichiarazione, l’ASL applicherà la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5%, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, l’ASL applicherà d’ufficio per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta in base al livello di rischio già attribuito nei precedenti controlli ufficiali.

Per maggiori informazioni sicurezza@confartigianatolecce.it