Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
– società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
– società di persone (Snc, Sas);
– ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
– società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
– Stato;
– Enti locali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
– Istituzioni universitarie;
– Istituti autonomi case popolari;
– Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
– Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
– Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
– Agenzie fiscali;
– Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).
Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro: se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
– sovvenzioni;
– sussidi;
– contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
– vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
A partire dal 1° gennaio 2023 tale l’inosservanza è sanzionata con ammenda amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€, sino alla sanzione aggiuntiva della restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
INDICAZIONI OPERATIVE
1. Accedere a https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx e, indicando il proprio codice fiscale nel campo C.F. Beneficiario, scaricare i dati necessari all’informativa da fornire.
2. Verificare contributi e sovvenzioni esposti.
3. Entrare nel singolo Dettaglio, per ottenere i dati da pubblicare. Devono essere prodotte tante tabelle quanti sono contributi/sovvenzioni INCASSATI nel corso del 2022, anche se con data concessione anteriore al 2022. È necessario infatti che gli importi siano esposti secondo il criterio di CASSA. La pubblicazione dei contributi NON deve essere effettuata solo se la somma complessivamente considerata degli importi di “Elemento di aiuto” risulta inferiore a 10.000 euro.
4. Pubblicare la/e tabella/e sul proprio sito Internet.
5. Esclusivamente per i soggetti associati a Confartigianato che non siano in possesso di proprio sito internet, sarà possibile usufruire di uno spazio all’interno del nostro sito , inviando il modulo di richiesta sottostante all’indirizzo mail imprese@confartigianatolecce.it
Modulo di richiesta pubblicazione su sito Confartigianato Imprese Lecce