Per effetto delle norme in vigore, il domicilio digitale (PEC) delle società e delle imprese individuali deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese. L’imprenditore deve, altresì, mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020 e secondo le “Linee guida” approvate dalla Camera di commercio di Lecce e pubblicate nell’apposita sezione del portale internet istituzionale, in data 27/11/2023 – con le modalità previste dall’art. 8 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono stati pubblicati all’Albo camerale on line – sezione Altri atti, n. 2 elenchi di società e n. 2 elenchi di imprese individuali destinatarie dei procedimenti di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale.
1. Società inadempienti a seguito di cancellazione del domicilio digitale iscritto (prot. 36952 del 11.12.2023);
2. Società inadempienti alla comunicazione del domicilio digitale (prot. 37140 del 12.12.2023);
3. Imprese individuali inadempienti a seguito di cancellazione del domicilio digitale iscritto (prot. 36953 del 11.12.2023);
4. Imprese individuali inadempienti alla comunicazione del domicilio digitale (prot. 37139 del 12.12.2023).
Le imprese interessate dai diversi provvedimenti sopra richiamati dovranno comunicare, tramite apposita pratica di Comunicazione Unica, un nuovo domicilio digitale (PEC) regolare, attivo, univocamente riferibile all’impresa.
Decorso il termine di 45 giorni dall’affissione dei suddetti atti, in caso di mancata regolarizzazione da parte dell’impresa, sarà disposta, ai sensi del succitato art.37 del D.L n. 76/2020, l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale con conseguente iscrizione del medesimo nel Registro delle imprese e contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento (da 206,00 a 2.064,00 euro per le società e da 30,00 a 1.548,00 euro per le imprese individuali, cui si aggiungeranno le spese di procedimento).