L’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto nuove disposizioni in merito in merito all’obbligo per le imprese di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro domicilio digitale, prevedendo altresì un procedimento di cancellazione dei domicili digitali inattivi già iscritti nel tempo.

In data 13.09.2023, è stata pubblicata nell’Albo Camerale on line della Camera di Commercio I.A.A. di Lecce la comunicazione di avvio del procedimento massivo di iscrizione d’ufficio nel Registro delle imprese della cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto.

Unitamente alla comunicazione sono stati pubblicati gli elenchi delle imprese interessate, il cui indirizzo di posta elettronica certificata, iscritto nel Registro delle Imprese, non risulta conforme alle disposizioni attualmente in vigore. La suddetta comunicazione di avvio procedimento è stata predisposta ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90.

Le imprese coinvolte potranno effettuare questo adempimento con le modalità ordinarie che utilizzano per la presentazione della domande al Registro delle imprese, ovvero anche in modalità semplificata, accedendo alla piattaforma

https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action

Per verificare il domicilio digitale dichiarato e ottenere ulteriori informazioni, potrà essere consultato l’apposito portale reso disponibile all’indirizzo:

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home

Decorso il termine di 45 giorni dall’affissione della comunicazione, in assenza di regolarizzazione, sarà disposta – ai sensi dell’art. 40 del D.L. n. 76/2020 – la cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), avviando le procedure di cui all’art. 37 del medesimo Decreto n. 76/2020 per l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento.