La Stella al Merito del Lavoro è un’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro che, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n.143, premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private: il titolo di Maestro del Lavoro viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, ogni anno, il 1° maggio e le insegne ai Maestri del Lavoro vengono consegnate nel corso di una cerimonia che si svolge in Prefettura.
Possono essere insigniti i cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse.
L’onorificenza può essere conferita a lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private (ad esempio: imprese cooperative, aziende o stabilimenti dello Stato, regioni, delle province, dei comuni nonché organizzazioni sindacali e associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale ecc), che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta civile; abbiano migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.
Le segnalazioni per il conferimento possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali ed anche direttamente dai lavoratori interessati agli Ispettorati interregionali del Lavoro e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli IIL del Ministero del Lavoro entro e non oltre il termine del 30 settembre 2024, corredate dai seguenti documenti in carta semplice:
1. Autocertificazione relativa alla nascita;
2. autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
3. attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando obbligatoriamente l’attuale o ultima sede di lavoro del dipendente e non la sede legale dell’azienda;
4. attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
5. curriculum vitae;
6. autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR – Regolamento UE 2016/679);
7. residenza, recapito telefonico ed email, ove disponibile;
8. estratto conto previdenziale INPS.
Le attestazioni di cui ai punti 3. e 4. ed eventualmente il CV di cui al punto 5. possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla ditta presso cui il lavoratore presta servizio.
Il riconoscimento può riguardare anche i lavoratori italiani all’estero di cui all’art.5 della legge in argomento: in tal caso le eventuali candidature dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.
Per ogni eventuale informazione, il candidato potrà rivolgersi direttamente alle strutture territoriali competenti – Ispettorati interregionali del Lavoro e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli IIL del Ministero del Lavoro