Il “Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, approvato il 26 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e contiene disposizioni in materia di:
- concessioni autostradali;
- rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio;
- start-up.
Tra le disposizioni di maggior interesse si segnalano:
- trasporto pubblico non di linea (art. 22)
L’articolo interviene sull’apparato sanzionatorio, al fine di promuovere condizioni di effettiva concorrenzialità nel settore.
In particolare:
- si prevede l’inasprimento delle sanzioni in caso di mancata iscrizione al Registro elettronico NCC e Taxi (RENT), che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei Nel dettaglio, il comma 1 entra nel merito dell’articolo 10-bis del DL 135/2018, istitutivo del RENT, ricordando come il registro stesso sia uno strumento per fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo e permettere di operare in un regime di concorrenzialità fra imprese. Inoltre, il medesimo comma introduce nuovi obblighi per i Comuni vòlti a verificare i dati dichiarati dai singoli soggetti iscritti e a informare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui dati relativi ai provvedimenti di sospensione o di revoca dei titoli autorizzativi;
- il comma 2 modifica gli artt. 85 e 86 del Codice della Strada al fine di razionalizzare ed equiparare, nei confronti dei soggetti iscritti al RENT, le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni della L. 21 del 1992. Il testo riproporziona le sanzioni, differenziando quelle relative ai fenomeni di abusivismo totale (mancanza di autorizzazione) da fatti più lievi (ad esempio mancanza del foglio di servizio). Viene, infine, introdotto il criterio della reiterazione dell’infrazione, pur mancando un arco temporale
- Dehors (art. 23)
Si attribuisce una delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti l’installazione di strutture amovibili funzionali (dehors), da parte delle imprese di pubblico esercizio, in aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico.
In particolare, tra i criteri di delega si segnalano:
- esclusione dal regime autorizzatorio per i dehors installati su pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico a eccezione di quelli prospicienti i siti archeologici;
- previsione di procedure omogenee sull’intero territorio nazionale con semplificazione dei procedimenti edilizi;
- previsione di criteri uniformi per i Comuni al fine di garantire zone per il passaggio pedonale in caso di occupazione di marciapiedi.
Si prevede, inoltre, l’ulteriore proroga (entro 12 mesi dall’attuazione della delega e comunque non oltre il 31 dicembre 2025) delle autorizzazioni e concessioni già più volte prorogate dalla normativa emanata nel periodo di emergenza dovuta al Covid.
Come evidenziato anche in sede di Audizione su un analogo provvedimento (AC 1486 in esame presso la Commissione Attività produttive della Camera), anche il disegno di legge in oggetto non include tra i soggetti d’impresa titolati a richiedere la concessione le imprese artigiane di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora detta attività risulti strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa. Riproporremo la richiesta di tale estensione nel prosieguo dell’iter parlamentare del provvedimento.
- Start-up innovative (artt. da 24 a 29)
Viene definito un nuovo quadro normativo, diretto a facilitare l’accesso ai finanziamenti e agli incentivi fiscali.
In particolare:
- è rivista e allargata la definizione di start-up innovativa, grazie all’introduzione di nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente;
- viene ampliata l’attenzione verso le start-up innovative che operano nei settori strategici, che potranno mantenere tale qualifica per un periodo fino a 84 mesi, invece di 60, se iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
- sono ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, attribuendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’IRES di cui oggi usufruiscono altri soggetti economici che investono in start-up.