Il decreto legge 73/2021 riconosce, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali.
L’agevolazione è riconosciuta ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, i birrifici in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12 del 18 febbraio 2022.
Con decreto direttoriale 12 gennaio 2022 sono state stabilite le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione.
L’istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributobirrifici@pec.mise.gov.it.

ALL. 1 – Modulo di istanza (pdf / docx)

ALL. 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali

ALL. 3 – Oneri informativi