Nella giornata di oggi sono circolate alcune fuorvianti interpretazioni in merito alla pretesa diretta accessibilità alla CIG in deroga da parte delle aziende artigiane pugliesi che abbiano omesso qualsivoglia versamento al Fondo di Solidarietà Bilaterale del settore (FSBA).
Tali interpretazioni, oltre che in contrasto con il vigente quadro normativo regolatorio degli ammortizzatori sociali, sono potenzialmente suscettibili di incoraggiare comportamenti contrari agli obblighi derivanti non solo da espresse previsioni di legge ma anche dai contratti collettivi.
Confermiamo che, ad oggi, FSBA è l’unico Fondo tramite il quale le imprese artigiane di qualsiasi dimensione, caratterizzate dal Codice Statistico Contributivo 4 e imprese artigiane dell’installazione di impianti (CSC 41306/41307/41308), possono accedere agli ammortizzatori sociali per i propri dipendenti, secondo le previsioni del D.L. 18/2020 (c.d. Cura-Italia).
Ciò non solo in Puglia, ma in tutta Italia: in molti accordi regionali, infatti, si è chiaramente disposto che solo ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili su FSBA i datori di lavoro artigiani potrebbero ricorrere alla CIG in Deroga, confermando il ruolo di primo riferimento obbligatorio svolto dal Fondo.
Il D.lgs. 148/2015, emanato all’esito dell’ultima crisi economica, ha infatti operato affinché tutti coloro che risultavano all’epoca sforniti trattamenti di integrazione salariale ordinari potessero – per legge – usufruire di specifiche coperture in futuro, proprio in vista di situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Tale norma ha espressamente disposto la creazione di Fondi di Solidarietà a copertura dei settori non coperti dalle casse integrazioni, disponendo, in carenza, la confluenza nel Fondo FIS INPS.
Per quanto concerne, invece, l’intero settore dell’artigianato, il D.lgs. 148/2015 ha stabilito, all’art.27, la possibilità di adeguare gli strumenti della Bilateralità che già prevedevano strumenti di integrazione salariale obbligatori su base contrattuale: questa l’origine di FSBA1, indicato dunque come unico Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’intero Settore.
Questo è il quadro che scaturisce dalla legge e dai contratti collettivi, e confermato a più riprese negli anni dall’INPS.
A fronte di tale impostazione, il versamento della contribuzione a FSBA da parte delle aziende del settore artigiano non soltanto integra un obbligo contrattuale ma è un vero e proprio obbligo di legge rispetto al quale il lavoratore può attivare ogni tutela giursdizionale (sono numerose le sentenze del Giudice del Lavoro in merito, univoche altresì nello stabilire che l’eventuale versamento di obbligazioni alternative non libera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire le prestazioni della bilateralità ai propri dipendenti).
In ultimo, con riferimento all’odierna disciplina per l’accesso alla CIG in Deroga in attuazione degli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2018 (Cura-Italia) l’INPS, nel proprio messaggio 1287 del 20 marzo scorso, a pag. 6, in materia di CIGD testualmente ha affermato:
“sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà”.
L’accordo regionale sulla CIGD come firmato dalle Parti Sociali e dall’Assessorato al Lavoro della Regione Puglia lo scorso 20 marzo si è pertanto conformato a tale impostazione, scaturente dal quadro normativo ad oggi vigente rispetto al quale, se ci fossero cambiamenti, sarebbe necessario attivare l’art. 12 dell’accordo regionale pugliese, utilizzabile altresì per “comprovate esigenze” quali quelle connesse ad un’eventuale esaurimento delle riserve finanziarie.
Per altro verso, come le centinaia di aziende Pugliesi che in questi giorni contattano i nostri uffici possono testimoniare, tanto FSBA a livello centrale quanto EBAP Puglia come ente territoriale che ne gestisce l’operatività, stanno dando prova della massima flessibilità e vicinanza a tutte le imprese artigiane che fanno richiesta di accedere agli ammortizzatori previsti per il settore, prospettando soluzioni caso per caso. Uno strumento, quello di FSBA, su cui gli artigiani di tutta Italia possono contare fin dal 26 febbraio, ben prima della pubblicazione del D.L. 18/2020.
Ferma restante la vigente disciplina come sopra enucleata, ogni interpretazione difforme da quella rappresentata non fa altro che cagionare una confusione inopportuna in un momento storico di grande smarrimento come quello attuale.
Oltre al sostegno al reddito dei lavoratori tramite FSBA, l’EBAP Puglia fornisce numerose prestazioni di welfare contrattuale agli imprenditori artigiani ed ai loro dipendenti.