Sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Entrerà in vigore il prossimo 11 novembre.
Come sapete nei mesi scorsi Confartigianato Imprese ha inviato documenti di osservazione e proposte emendative (allegati) che sono state solo parzialmente accolte nella versione definitiva del Regolamento. Per questa ragione a tutela della categoria, stiamo valutando di intraprendere ulteriori possibili azioni, eventualmente anche attraverso i nostri legali.
Il decreto, di cui di seguito si evidenziano i principali contenuti, è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli:
Titolo I (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3;
Titolo II (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13];
Titolo III (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22];
Titolo IV (Somma urgenza), comprendente l’articolo 23;
Titolo V (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26;
Titolo VI (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.
In estrema sintesi i contenuti principali del decreto.
Il regolamento introduce precisi requisiti di ordine generale e speciale.
Requisiti Generali – Art. 5
Circoscrive i settori di attività delle imprese chiedendo obbligatoriamente l’iscrizione alla CCIAA nello specifico settore di attività. In particolare:
a) per i lavori inerenti a scavi archeologici: “scavi archeologici”;
b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali: “conservazione e restauro di opere d’arte”;
c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili: “conservazione e restauro di opere d’arte”;
d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’ articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio: “parchi e giardini”,
Idoneità tecnica – Art. 7
L’idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di:
a) idonea direzione tecnica (vedi successivo art. 13)
b) avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione
In particolare riferimento all’avvenuta esecuzione dei lavori utili, l’art. 11 conferma che, come in passato, i CEL (certificati esecuzione lavori) devono essere accompagnati e integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni.
Il comma 2 introduce limitazioni all’utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori come recentemente introdotte dal nuovo codice appalti (rif. art. 146 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) che prevedeva consentiva un utilizzo illimitato dei lavori eseguiti in questo specifico settore.
L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori è infatti consentito solamente a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.
Continua invece a valere il principio per cui i lavori possono essere utilizzati solo se eseguiti dall’impresa, anche come impresa subappaltatrice. Con la conseguenza che l’impresa appaltatrice non può utilizzare i lavori di restauro affidati in subappalto.
Idoneità organizzativa – art.8
Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di specifici costi di personale oltre all’assunzione di un numero minimo di restauratori e collaboratori di restauro (nello specifico si rinvia ai commi 2-3-4).
L’articolo prevede inoltre che i restauratori, i collaboratori e gli archeologi debbano avere con l’impresa un contratto a tempo determinato o indeterminato.
Capacità economico finanziaria – Art.9
Per le imprese che si attestano in più categorie di attestazione SOA la capacità economico finanziaria è dimostrata tramite le regole del Codice appalti previste dall’articolo 83, comma 2, articolo 84, articolo 86. Per le imprese che intendono attestarsi esclusivamente nelle categorie OS2-A, OS2-B e OS25 la capacità economico finanziaria è dimostrata solamente da idonee referenze bancarie.
Lavori di importo inferiore a 150.000 euro – Art. 12
Sono confermati specifici requisiti per le imprese che intendono eseguire lavori fino a 150mila euro:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare (fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2) o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il comma 2 prevede che per i lavori di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori possa essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Per i lavori sopra tale soglia è necessaria idonea attestazione SOA
– OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
– OS2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico)
– OS2-B (Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario )
– OS24 (Verde e arredo urbano)
– OS25 (Scavi archeologici)
Direttore Tecnico – Art. 13
Il regolamento impone precisi vincoli al Direttore tecnico, o ai Direttori tecnici, nel caso siano più di uno. Al Direttore tecnico si richiede l’unicità dell’incarico: per tutta la durata dell’appalto non può rivestire un incarico simile per conto di altre imprese qualificate. Bisogna consegnare una dichiarazione alla stazione appaltante.
Per la categoria OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) il direttore tecnico deve essere un architetto iscritto all’albo o laureato in conservazione dei beni culturali.
Per le categorie OS2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) e OS2-B (Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario) è necessario:
– un diploma di restauratore conseguito presso le scuole di alta formazione o altri istituti indicati dal codice dei beni culturali all’articolo 29 al comma 9)
– oppure una laurea in conservazione e restauro dei beni culturali
– oppure bisogna essere restauratori di beni culturali qualificati ai sensi dell’articolo 182 del codice dei Beni culturali, ma bisogna aver svolto – al momento in cui entrerà in vigore del regolamento – almeno tre incarichi di direzione tecnica.
In allegato:
Osservazioni di Confartigianato Restauro sul DM 22 agosto 2017;